Con la sentenza n. 18000 del 04/06/2026 la II sezione civile della Corte di Cassazione ha effettuato un pronunciamento di rilievo sulla materia della spettanza dei diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (previsti dall’art. 540, comma 2, c.c.) in favore del coniuge separato superstite al momento dell’apertura della successione.
Questi i punti chiave della sentenza:
- Spettanza al coniuge separato senza addebito: Il coniuge superstite separato senza addebito conserva il diritto di abitazione sulla casa familiare, anche nell’ipotesi in cui al momento del decesso dell’altro coniuge non vi abitasse più. L’art. 548 c.c., infatti, equipara i diritti successori del coniuge separato (senza addebito) a quelli del coniuge non separato.
- Criterio della destinazione familiare: Il presupposto per il sorgere del diritto non è la convivenza in atto al momento della morte, bensì la perdurante destinazione familiare dell’immobile. È sufficiente che la casa non sia stata abbandonata da entrambi i coniugi e mantenga un collegamento, anche parziale, con la sua originaria funzione di residenza della famiglia.
- Acquisto del legato ex lege disgiunto dal possesso: Trattandosi di un legato ex lege (che si acquista automaticamente all’apertura della successione senza necessità di espressa accettazione), l’acquisto dei diritti di abitazione e uso può presentarsi disgiunto dal preesistente possesso materiale dell’immobile da parte del coniuge superstite insieme al defunto.
