Il panorama del diritto di famiglia italiano ha ormai definitivamente voltato pagina rispetto al passato, superando il concetto del “tenore di vita” come parametro automatico per il calcolo dell’assegno di divorzio. A distanza di anni dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287 del 2018), la giurisprudenza consolida un sistema basato sulla giustizia distributiva e sulla funzione compensativa e perequativa del mantenimento.
Oggi, la disparità economica tra gli ex coniugi non giustifica più una sorta di rendita di posizione legata alle sole ricchezze accumulate dall’altro partner durante le nozze. Il matrimonio non viene più inteso come un’assicurazione contro la povertà o un passaporto per mantenere per sempre uno status sociale sfarzoso, ma come un patto di solidarietà. Di conseguenza, l’assegno divorziale spetta soltanto laddove emerga un vero e proprio “debito di gratitudine economica” legato ai sacrifici professionali compiuti da una delle parti per il bene della famiglia.
Il fulcro della valutazione giudiziaria risiede infatti nel dimostrare un nesso causale tra la propria situazione di svantaggio reddituale e le rinunce fatte in passato — come accettare un lavoro part-time, accantonare concorsi, occuparsi in via esclusiva della crescita dei figli o seguire il partner nei suoi spostamenti lavorativi a discapito della propria carriera. Chi si è fatto carico della gestione domestica e della prole ha permesso all’altro di fare carriera e accumulare ricchezza, generando uno squilibrio che al momento della rottura deve essere sanato.
Spetta tuttavia al richiedente fornire prove concrete di questo impegno condiviso e delle occasioni professionali perdute. In assenza di tali sacrifici documentati, la semplice differenza di reddito resta un dato neutro e l’assegno viene negato, incoraggiando così l’indipendenza e la libertà individuale di entrambi i partner.
